Cassazione n. 04321/22

Uno dei nostri successi più significativi è rappresentato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 04321/22. Tale sentenza ha stabilito che una clausola contenuta in un contratto di conto corrente, stipulato durante la vigenza della delibera CICR del 9 febbraio 2000, che preveda un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo, non soddisfa i requisiti per giustificare la capitalizzazione infrannuale degli interessi creditori, come richiesto dall’art. 3 della delibera stessa. Inoltre, la clausola non rispetta quanto previsto dall’art. 6 della delibera, secondo il quale, nei casi di capitalizzazione infrannuale, è obbligatorio indicare il valore del tasso su base annua, considerando gli effetti della capitalizzazione.

Per i giudici della Corte di Cassazione il motivo di ricorso è fondato.

I giudici ricordano infatti come il ricorrente avesse lamentato che il Tribunale non avesse considerato l’evidenza documentale del contratto di conto corrente. In particolare, l’appellante aveva osservato come il tasso nominale e il tasso effettivo degli interessi attivi del correntista, come indicati nel documento negoziale, fossero numericamente identici. Onde doveva escludersi che fosse stata convenuta alcuna capitalizzazione degli stessi.

La Corte di appello ha ritenuto la legittimità della capitalizzazione degli interessi debitori, come attuata. Osserva l’irrilevanza che il tasso nominale degli interessi attivi coincidesse con quello effettivo. Stando alla Corte, infatti, anche nell’ipotesi in cui i tassi degli interessi attivi a favore del cliente siano previsti in una misura minima, tale da poterli considerare meramente simbolici, ciò non configura alcuna violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario. Posto che la medesima non prevede una proporzionalità tra tassi di interessi attivi e passivi o il fatto che la misura del tasso attivo corrisponda ad una certa soglia, restando rimessa alla volontà delle parti la determinazione del tasso creditore”.

La Suprema Corte cassa la sentenza gravata con rinvio alla Corte d’appello che, in diversa composizione, dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto:

  • «La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione»

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